1. Il permissionario trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento delle attivita' di esplorazione condotte in relazione al permesso e sui risultati ottenuti. 2. Tale rapporto deve contenere, in particolare: le informazioni e i dati di cui all'art. 44; le informazioni e i dati relativi alle condizioni ambientali di cui agli articoli 39 e 40, nonche' una valutazione dell'impatto delle attivita' svolte nei confronti dell'ambiente; l'indicazione delle spese di esplorazione sostenute nel corso dell'anno per le varie attivita'; una dichiarazione sulla proprieta' e sullo stato di immatricolazione di tutte le navi, le imbarcazioni, i galleggianti, le installazioni e gli aeromobili utilizzati nel corso delle attivita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
