A decorrere dal 1 giugno 1947 le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari, aumentate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, sono ulteriormente aumentate del trenta per cento.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
