A decorrere dal 1 giugno 1947 le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari, aumentate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, sono ulteriormente aumentate del trenta per cento.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522~art2 · fonte del testo