Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, che sostituisce l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, si intendono applicabili anche ai diritti riscossi dagli Uffici dei registri immobiliari e dagli Uffici misti del registro in base alla tabella D, allegata al citato decreto 28 gennaio 1948, n. 76.

Testo vigente dal 29 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349~art13 · fonte del testo