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Miscellanea
Esecutorieta' allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relativa alla cessione di energia elettrica
Decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1133
- Aggiornato al
- 6 settembre 1948
- Articoli
- 14
- Art. 1CONTRATTO PER L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INVERNALE DALL'ITALIA (CENTRALI DI…
- Art. 2Consegna di energia: a) la Montecatini si impegna di mettere a disposizione del…
- Art. 3Consegna e modalita' di misura: La "Montecatini" consegnera' l'energia come segue: a) a…
- Art. 4Ripartizione del carico: La potenza da consegnarsi ai due, rispettivamente tre, punti di…
- Art. 5Caratteristiche dell'energia: L'energia verra' consegnata a Villa di Tirano con una…
- Art. 6Fattore di potenza: L'energia deve essere ritirata con un fattore di potenza di 0,8 o…
- Art. 7Prezzo: a) il prezzo dell'energia loco frontiera svizzera viene fissato in 3,3+0,3=3,6…
- Art. 8Pagamenti: I pagamenti dell'energia consegnata attraverso la Montecatini avverranno come…
- Art. 9Durata della consegna: La consegna dell'energia comincera' al 1 novembre 1949 e cessera'…
- Art. 10Garanzia di rimborso in caso di mancata consegna: Se per cause di forza maggiore, che…
- Art. 11Forniture supplementari di energia: Le due parti sono d'accordo che un ammortamento piu'…
- Art. 12Obbligo di responsabilita': Il Consorzio svizzero sara' rappresentato legalmente nei…
- Art. 13Tribunale arbitrale: Per controversie di qualsiasi specie che possano sorgere fra le…
- Art. 14Redazione ed entrata in vigore del contratto: Il contratto viene redatto in due esemplari…
