Ripartizione del carico: La potenza da consegnarsi ai due, rispettivamente tre, punti di consegna, verra' precisata da un ripartitore di carico, da indicarsi dal Consorzio. Il Consorzio si sforzera', sempre entro i limiti delle possibilita' di regolazione della durata di utilizzazione, di disporre i suoi ritiri di energia in modo che sia raggiunto il massimo sfruttamento della quantita' di acqua disponibile e delle macchine nelle centrali che effettivamente forniscono l'energia. Nel caso in cui avvenga una consegna a Castasegna o in altra localita', verranno stabilite in seguito le condizioni fra gli interessati italiani e svizzeri.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art4 · fonte del testo