[1]Pagamenti: I pagamenti dell'energia consegnata attraverso la Montecatini avverranno come segue:

[2]A. Conteggio mensile:

  • a)accreditamento dell'ammontare da ammortizzare annualmente: Al conto corrente si accreditano dal novembre al marzo di ogni periodo invernale, valore dell'ultimo giorno di ciascun mese, Fr. Sv. 792.000 ogni mese, cosicche' per ogni anno idrologico risulta un accredito di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente ad una fornitura di energia di 120.000.000.000 di kwh a 3,3 cent. di Fr. Sv.;
  • b)pagamenti alla Montecatini alle consegne di energia: Per ogni kwh consegnato oltre il confine svizzero dalla Montecatini oppure da una Societa' di elettricita' svizzera per conto della Montecatini, in conformita' del presente contratto, vengono versati alla Montecatini 0,3 cent. Fr. Sv. fino al giorno 10 del mese seguente la consegna, al piu' tardi. La Montecatini ha pero' il diritto di far accreditare una parte dei 0,3 cent. di Fr. Sv. per kwh al conto corrente allo scopo di ammortizzare piu' rapidamente l'anticipo.

[3]B. Conteggio annuale al 30 settembre:

  • a)per durate di utilizzazione di piu' di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw): Il controvalore della quantita' di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato all'art. 7, lett. B, diminuito da 0,3 cent. di Fr. Sv. per kwh e, dopo di averne sottratto l'importo di Fr. Sv. 3.960.000, accreditato al conto corrente al valore al 30 settembre;
  • b)per durata di utilizzazione di meno di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw): Il controvalore della quantita' di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato nell'art. 7 lettera b, diminuito da 0,3 cent. di franco svizzero per kwh. Per la differenza tra Fr. Sv. 3.960.000 e l'ammontare cosi' risultante, che non deve essere comunque inferiore al controvalore di 80 Mio kwh a cent. 3,8 (4,1 - 0,3) e cioe' a Fr. Sv. 3.040.000, puo' essere ritirata l'energia successivamente all'ammortamento dell'anticipo sulla base dei prezzi indicati all'art. 7;
  • c)prelevamenti entro il limite di 120 Mio kwh ± il 10% (potenza massima 40.000 kw - durata di utilizzazione 2.700 ore fino a 3.300 ore). L'energia ritirata in un periodo invernale in piu' o in meno rispetto a 120 Mio kwh puo' essere compensata successivamente da un ritiro in meno o in piu' nell'anno susseguente. Qualora in detto anno non avvenga tale compensazione, ha luogo per l'energia ritirata nell'anno precedente il computo e pagamento secondo lettera B a) e b) sulla base dei prezzi corrispondenti alla durata di utilizzazione;
  • d)prelevamenti con potenza di piu' di 40.000 kw: Il controvalore delle consegne calcolato secondo i prezzi indicati all'art. 7 c) da cui si siano dedotti 0,3 cent. Fr. Sv., viene accreditato al conto corrente, al valore al 30 settembre.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art8 · fonte del testo