Garanzia di rimborso in caso di mancata consegna: Se per cause di forza maggiore, che oggi non possono essere previste, la Montecatini non dovesse essere in grado di consegnare il quantitativo di energia annuale previsto, essa e' tenuta a richiesta della Electro-Watt, a pagare al Consorzio in effettivi franchi svizzeri il controvalore delle consegne non effettuate al prezzo di 3,3 cent. di franco svizzero per kwh fino al limite di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente a 120 Mio kwh al prezzo di 3,3 cent. nel periodo invernale rispettivo, al piu' tardi al 15 maggio. Tali pagamenti in divisa saranno accreditati sul conto corrente. Il Consorzio ha il diritto, in caso di totale o parziale mancata consegna da parte della Montecatini, di rinunciare al pagamento in divisa e di ritirare in un periodo posteriore la corrispondente quantita' di energia della stessa qualita' al prezzo fissato nell'art. 7. Sul controvalore dell'energia non fornita vengono calcolati ed addebitati al conto corrente interessi al 4%, come indicato all'art. 1, lettera e), dal 15 maggio dell'anno idrologico nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la fornitura fino al momento della consegna supplementare. L'importo di questi interessi verra' trasferito al Consorzio in Fr. Sv. effettivi, al piu' tardi quindici giorni dopo le forniture supplementari. La Montecatini fara' constatare in un atto notarile che i 120 Mio kwh di energia invernali da fornire annualmente al Consorzio, e per i quali e' stato versato l'importo anticipato corrispondente, sono proprieta' svizzera.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art10 · fonte del testo