Consegna di energia:

  • a)la Montecatini si impegna di mettere a disposizione del Consorzio, al piu' tardi a partire dal 1 novembre 1949, una quantita' di energia di 120.000.000 kwh per inverno, con una potenza massima di 40.000 kw, con una durata di utilizzazione virtuale di 3.000 ore. La consegna deve cominciare dal 1 novembre e durare fino al 31 marzo. Il Consorzio ha tuttavia il diritto di iniziare i prelievi fin dal 1 ottobre (nel 1949 al 1 novembre) e di protrarli fino al 30 aprile;
  • b)il Consorzio si impegna di ritirare e conteggiare ogni anno idrologico la quantita' di energia citata alla lettera a): questa energia sara' conteggiata, ossia il suo controvalore sara' accreditato al conto corrente anche se l'energia non sara' stata prelevata. Il Consorzio ha tuttavia la possibilita', in ogni singolo anno idrologico, di aumentare o diminuire del dieci per cento il ritiro dei 120.000.000 di kwh, cioe' di 12.000.000 di kwh. La quantita' ritirata in piu' o in meno dei 120.000.000 di kwh potra' essere compensata pero' solamente nell'anno seguente e non nei successivi, con un minore o maggiore ritiro;
  • c)il Consorzio ha il diritto, in quanto cio' corrisponde alla necessita' dei suoi Membri, di utilizzare la potenza di 40.000 kw che la Montecatini e' tenuta a mettere a disposizione in un periodo inferiore a quello di 3.000 ore per inverno; pero' in un tempo non inferiore a 2.000 ore. La quantita' di energia ritirata per inverno deve tuttavia ammontare ad un minimo di kwh 80 milioni almeno. I prezzi di tale quantitativo di energia si uniformano a quanto previsto all'art. 7 lettera b). Se il Consorzio fa uso del diritto di ritirare energia durante un periodo inferiore alle 3.000 ore ed il conto corrente viene accreditato secondo b) per il controvalore corrispondente a 120.000.000 di kwh a 3,3 cent., la "Montecatini" consegna per la quantita' di energia conteggiata ma non ritirata, dopo avere coperto il totale anticipo, una corrispondente quantita' di energia per la quale il prezzo e' calcolato come previsto all'art. 7. Qualora l'energia ritirata in un inverno fosse inferiore a quella corrispondente a 2.000 ore di utilizzazione della potenza di 40.000 kw (80 milioni di kwh), questa quantita' di energia non ritirata dovra' essere conteggiata come se fosse stata ritirata, senza che spetti al Consorzio un ritiro successivo per l'energia ritirata in meno di 80 milioni di kwh;
  • d)la Montecatini, a richiesta del Consorzio, per la durata della fornitura di energia mette a disposizione del Consorzio una potenza massima di 52.000 kw. L'energia ritirata in eccedenza alla potenza di 40.000 kw verra' conteggiata separatamente (art. 7, lettera c), art. 8, lettera B, d);
  • e)per forniture di energia della "Montecatini" ai sensi del presente contratto, si intendono anche tutte le forniture di energia effettuate al Consorzio per in carico e per conto della "Montecatini" da parte di altre Societa' di elettricita' italiane o svizzere;
  • f)le modalita' piu' precise per lo svolgimento tecnico dell'affare vengono fissate in un regolamento speciale.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art2 · fonte del testo