Fattore di potenza: L'energia deve essere ritirata con un fattore di potenza di 0,8 o piu'; l'energia eventualmente ritirata con un fattore di potenza inferiore a 0,8 verra' aumentata per ogni punto di consegna con un coefficiente di 0,8/Pf, dove Pf rappresenta la media giornaliera del fattore di potenza della consegna.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art6 · fonte del testo