Forniture supplementari di energia: Le due parti sono d'accordo che un ammortamento piu' rapido dell'anticipo di quello risultante in base alle consegne annuali di 120 Mio kwh di energia invernale, sarebbe da desiderare. Sara' quindi loro premura di effettuare nella misura del possibile, di comune accordo e con l'autorizzazione delle Autorita' italiane e Svizzere, forniture supplementari di energia, al di la' delle forniture contrattuali. Le condizioni rispettive verranno stabilite caso per caso. Il controvalore di simili forniture verra' accreditato al conto corrente.

Testo vigente dal 6 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133~art11 · fonte del testo