Disp. VI cost. (Disposizioni transitorie e finali)

[1]Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

[2]Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art6