[1]Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

[2]1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 126 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22442/2026

    30 giugno 2026

    Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Principio affermato in relazione ad un ricorso con il quale il ricorrente, pur chiedendo l'annullamento del decreto d'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, faceva valere il suo diritto al libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso da una normazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali).

    Art. 126 c.p.a. · Art. 103 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 129 c.p.a.

    Rassegna di giugno 2026, p. 20

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/2017

    Altra decisione
    4 maggio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al TAR Lombardia perché rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 114 Cost. - degli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di Comuni, Province e Regioni e non anche di quelli delle Città metropolitane. Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016 - applicabile anche ai procedimenti (come quello a quo ) pendenti alla data della sua entrata in vigore - incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle Città metropolitane.

    Art. 126 c.p.a. · Art. 128 c.p.a. · Art. 129 c.p.a. · Art. 130 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 304/2011

    Questione infondata
    11 novembre 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.

    Art. 8 c.p.a. · Art. 77 c.p.a. · Art. 126 c.p.a. · Art. 127 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art126 · fonte del testo