Art. 97 c.p.p. — Difensore di ufficio

L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio. (( Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'. )) Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Testo vigente dal 20 febbraio 2015

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 97 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10423/2026

    20 aprile 2026

    In tema di competenza territoriale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso al difensore d'ufficio, l'imputato assistito riveste la qualifica di consumatore, in quanto la prestazione del difensore, pur originando da un atto dell'autorità, si estrinseca in un rapporto di natura privatistica tra professionista e persona fisica estranea ad un'attività imprenditoriale o professionale, con conseguente applicabilità del foro esclusivo del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio dell'assistito.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 66-bis cod. cons.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 168 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9645/2026

    15 aprile 2026

    In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 615 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 261 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27761/2025

    17 ottobre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il difensore di fiducia della parte non abbiente sia sostituito in udienza da un difensore d'ufficio non opera la causa di esclusione dal beneficio prevista dall'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la sostituzione non comporta l'aggiunta di un secondo difensore di fiducia; conseguentemente, al difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va riconosciuto il compenso per l'attività effettivamente svolta fino all'udienza in cui sia stato sostituito dal difensore d'ufficio.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di ottobre 2025, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20649/2025

    22 luglio 2025

    In tema di difesa d'ufficio, anche a quest'ultima trova applicazione la disciplina consumeristica, nelle ipotesi in cui l'imputato rivesta la qualifica di consumatore, in quanto il contratto di prestazione d'opera professionale, nella fase esecutiva del rapporto, rimane caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità, con diritti e obblighi a carico delle parti a cui lo Stato è estraneo in quanto il suo intervento autoritativo è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del cd. foro del consumatore, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale del luogo di residenza dell'imputato, in relazione all'azione per il recupero del credito professionale da parte del difensore d'ufficio).

    Art. 97 c.p.p. · Art. 66-bis cod. cons.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 147 ↗

Tutte le 35 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 419/2006

    Questione infondata
    14 dicembre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell'imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, solo un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo. La norma non viola l'art. 3 Cost., in quanto tende ad assicurare all'imputato una difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti dal legislatore idonei a garantire l'effettività del diritto di difesa; non viola neppure il principio della ragionevole durata del processo, che può essere vulnerato solo da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, mentre il ritardo che può derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito. - Su analoga questione sollevata in altro procedimento dallo stesso rimettente e giudicata in parte infondata ed in parte inammissibile v., citata, sentenza n. 148/2005.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 178 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 17/2006

    Questione infondata
    20 gennaio 2006

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/2005

    Questione infondata
    12 aprile 2005

    Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2001 al 20 febbraio 2015. 42 parole tolte, 64 parole aggiunte.

L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio. tolto: I consigli dell'ordine forense aggiunto: Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di tolto: corte d'appello, mediante un'apposito aggiunto: Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, tolto: al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a aggiunto: l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria tolto: o aggiunto: e della polizia giudiziaria tolto: sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteriaggiunto: . Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori tolto: sulla base delle competenze specifiche, aggiunto: d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'. Il giudice, il pubblico … dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. tolto: 4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di … puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2aggiunto: . Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art97 · fonte del testo