Art. 365 c.p.p. — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 365 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 251/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    Poiché anche secondo il codice di procedura penale del 1988 (v. oltre all'art. 365, gli artt. 249 e 250) la perquisizione è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, avendo come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa, nessun avviso al difensore è prescritto in ordine al compimento delle operazioni, sia o no presente ad esse la persona sottoposta alle indagini ed a prescindere dall'avvenuta nomina di un difensore di fiducia o dall'avvenuta designazione di un difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero .( Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. n. 123/1974

    Art. 365 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art365 · fonte del testo