Art. 613 c.p.p. — Difensori

((...)) l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita', da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore e' nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore e' quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte di cassazione

18 massime che riguardano l’art. 613 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 18 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017. 8 parole tolte.

tolto: Salvo che la parte non vi provveda personalmente,aggiunto: ... l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art613 · fonte del testo