Art. 1742 c.c. — Nozione

[1]Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

[2]((Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e' irrinunciabile.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303

81

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Testo vigente dal 3 aprile 1999

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1742 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22240/2026

    29 giugno 2026

    Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la società preponente avesse tacitamente aderito all'Accordo Economico Collettivo, in base al triplice rilievo che la stessa aveva versato la contribuzione in conformità di tale accordo, che, nella fase iniziale del rapporto, non era sorta alcuna contestazione circa la necessità di sottoporlo alla disciplina collettiva in questione e che, infine, la stessa preponente aveva proceduto, per anni, all'accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, conteggiate in base a quanto previsto dall'accordo collettivo).

    Art. 1742 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 2077 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 114

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19536/2026

    12 giugno 2026

    In tema di IVA, i premi, rimborsati ad una società, che li abbia, a sua volta, anticipati alla compagnia assicuratrice, in nome e per conto dei concessionari, in forza di un mandato con rappresentanza, non integrano corrispettivo, in quanto rientrano tra le anticipazioni ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, come tali, restano escluse dalla base imponibile.

    Art. 1742 c.c. · Art. 15 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2026, p. 242

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10443/2026

    21 aprile 2026

    In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.

    Art. 1742 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 168 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27036/2025

    8 ottobre 2025
    • Mediazione

    Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.

    Art. 1742 c.c. · Art. 1754 c.c. · Art. 1756 c.c. · Art. 1322 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 51 ↗

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di agenzia è qualificato dall'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata (art. 1742) e, in via eccezionale, di concludere contratti in nome del preponente (art. 1752 e 1903). Quando l'agente esercita funzioni di intermediazione non può dirsi mediatore, perchè il mediatore svolge attività occasionale, mentre l'agente coopera stabilmente allo sviluppo dell'attività economica di chi lo ha preposto. Quando l'agente ha funzioni rappresentative per la conclusione di contratti si distingue tuttavia dall'institore per l'indipendenza del suo esercizio professionale, e quindi per l'assunzione a proprio carico dei rischi e dei costi dell'esercizio medesimo (art. 1748, terzo comma). Figura mista perciò, che ammetteva una disciplina autonoma, nella quale andavano fusi tutti gli elementi svariati dei contratti da cui il rapporto di agenzia è derivato, e ai quali gli usi e l'interpretazione lo hanno sempre ricondotto. Figura però non sempre omogenea; e infatti l'art. 1753 applica le norme del contratto di agenzia agli agenti di assicurazione, non solo compatibilmente con le norme corporative e gli usi concernenti la detta categoria di preposti, ma anche compatibilmente con le esigenze dell'attività assicurativa: gli agenti di assicurazione traggono infatti dalla circostanza di essere autorizzati a concludere contratti, poteri di rappresentanza non dissimili da quelli che spettano agli institori (articolo 1903).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 720

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1991 al 3 aprile 1999. 5 parole tolte, 23 parole aggiunte.

aggiunto: Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha tolto: il diritto di ottenere dall'altra tolto: una copia del contratto aggiunto: un documento dalla stessa sottoscritto aggiunto: che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e' irrinunciabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1742 · fonte del testo