Art. 1754 c.c. — Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1754 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1238/2026

    20 gennaio 2026

    In tema di diritto del mediatore alla provvigione, l'ignoranza della conclusione dell'affare prevista come causa di sospensione della prescrizione dall'art. 2941, n. 8, c.c. opera soltanto quando sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto a occultare la realizzazione della situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione, non potendo consistere invece in una semplice omissione, tranne che in caso di atti dovuti, e può anche riguardare soltanto alcune delle parti intermediate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo della parte alienante, limitatasi a non comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare, differenziandone la posizione da quella dell'acquirente, che all'espressa richiesta di informazioni da parte del mediatore aveva dichiarato che l'affare era sfumato, avvalendosi anche della circostanza dell'intervenuto mutamento di denominazione di alcune delle parti).

    Art. 1754 c.c. · Art. 1755 c.c. · Art. 2941 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27036/2025

    8 ottobre 2025
    • Mediazione

    Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.

    Art. 1754 c.c. · Art. 1756 c.c. · Art. 1742 c.c. · Art. 1322 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 51 ↗

Tutte le 31 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Elemento caratteristico della mediazione è l'indipendenza dell'opera del mediatore. Il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola delle parti; quindi non può operare come rappresentante o gestore di negozio o come locatore d'opere di uno dei contraenti, perchè ciascuna di queste situazioni ne attenuerebbe o ne escluderebbe l'autonomia e l'imparzialità (art. 1754). Solo dopo la conclusione dell'affare il mediatore può assumere la rappresentanza delle parti, e limitatamente agli atti di esecuzione del contratto di cui venga incaricato (art. 1761).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 724

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1754 · fonte del testo