Art. 1
Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile e' inserito il seguente: "Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".
Testo vigente dal 20 settembre 1991
Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile e' inserito il seguente: "Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".
Testo vigente dal 20 settembre 1991
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303~art1 · fonte del testo
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