Art. 1743 c.c. — Diritto di esclusiva

Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1743 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10443/2026

    21 aprile 2026

    In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.

    Art. 1743 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 168 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1743 · fonte del testo