Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità civile

Causalità (nesso di)

Sottovoce della voce 148 nella classificazione del Massimario

14 massime, da pronunce dal 26 giugno 2025 al 27 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

14 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22064/2026

    Perdita definitiva del rapporto parentale - Morte del padre del concepito provocato dal fatto illecito del terzo - Diritto del nascituro al risarcimento del danno - Ammissibilità - Rapporto di causalità giuridica - Preesistenza del rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati, poiché la preesistenza della relazione affettiva al momento dell'illecito non è elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, il quale, dovendo essere valutato alla stregua dell'intensità del legame e dell'incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento, sussiste in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del legame genitoriale, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all'art.315-bis c.c., e della evidente rilevanza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Morte di congiunti (parenti della vittima)

    Rv. 678994-01Rassegna di giugno 2026, p. 180Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 2043 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21073/2026

    Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione - Sufficienza - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Irrilevanza.

    In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta va apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

    Rv. 678625-01Rassegna di giugno 2026, p. 165Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20944/2026

    Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

    L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il nesso causale tra l'inadempimento di un geometra - consistito nel non aver informato il cliente dell'esistenza di vincoli di P.R.G. che gli era stato chiesto di verificare - e l'acquisto dell'immobile ad un prezzo di quasi tre volte superiore a quello di mercato, limitandosi ad affermare che trattavasi di "valutazione di convenienza dell'affare", senza valutare, in virtù del criterio del "più probabile che non", se il cliente, pur conoscendo i suddetti vincoli, avrebbe acquistato ugualmente l'immobile a quel prezzo).

    Rv. 678574-01Rassegna di giugno 2026, p. 161Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1225 c.c. · Art. 1470 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16177/2026

    Incendio - Responsbilità del custode ex art. 2051 c.c. - Concausalità della res custodita nella propagazione del fuoco - Criterio del più probabile che non - Sufficienza - Prova del caso fortuito - Rilevanza - Conseguenze - Incendio di veicoli propagatosi a catena - Custode - Onere della prova - Mancato assolvimento - Conseguenze.

    In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

    Rv. 678369-01Rassegna di maggio 2026, p. 171 ↗Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2026

    Responsabilità sanitaria contrattuale - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

    In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).

    Rv. 678164-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 218 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3871/2026

    Nesso di causa tra condotta del medico e morte ovvero perdita di chance di sopravvivenza del paziente - Alternatività - Esclusione - Ragioni.

    In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.

    Rv. 677794-01Rassegna di febbraio 2026, p. 85 ↗Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 40 c.p. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 760/2026

    Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Responsabilità dell’autore del comportamento ex art. 41, comma 1, c.p. - Imputazione del danno - Causalità giuridica - Impossibilità nella determinazione del contributo causale - Determinazione equitativa - Fattispecie.

    In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).

    Rv. 677562-01Rassegna di gennaio 2026, p. 69 ↗Art. 41 c.p. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27688/2025

    Causa sopravvenuta - Idoneità ad interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.

    La causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. (Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisse causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare).

    Rv. 676590-01Rassegna di ottobre 2025, p. 92 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 41 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25480/2025

    Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Presupposti - Incertezza eventistica del risultato sperato - Danno da perdita anticipata del rapporto parentale - Differenze - Grado di probabilità dell'evento morte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).

    Rv. 676668-01Rassegna di settembre 2025, p. 79 ↗Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25481/2025

    A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto) › Cosa giudicata penale

    Rv. 676351-01Rassegna di settembre 2025, p. 80 ↗Art. 622 c.p.p. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 1223 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia