Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Locazione

Obbligazioni del conduttore

Sottovoce della voce 104 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 5 maggio 2025 al 15 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23235/2026

    Danni per ritardata restituzione

    Diritto di ritenzione dell'immobile da parte del conduttore - Opponibilità all’aggiudicatario dell'immobile - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ove il rapporto sia cessato prima dell'intervento della vendita, in sede esecutiva, dell'immobile locato, il diritto di ritenzione del bene da parte dell'originario conduttore, legittimamente esercitabile fino all'avvenuto versamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non può essere fatto valere nei confronti dell'aggiudicatario cui sia stata trasferita la proprietà, cosicché il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dell'originario conduttore risulta priva di titolo.

    Rv. 679397-01Rassegna di luglio 2026, p. 80Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 1602 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9586/2026

    Restituzione della cosa locata

    Locazione - Contratto verbale - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Operatività - Sussistenza - Prova contraria a carico del conduttore - Contenuto.

    In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.

    Rv. 677806-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 259 ↗Art. 1590 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31459/2025

    Corrispettivo (canone)

    La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 677187-01Rassegna di dicembre 2025, p. 90 ↗Art. 1346 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    Perdita e deterioramento della cosa locata

    Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze.

    La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Cose in custodia

    Rv. 677060-02Rassegna di novembre 2025, p. 88 ↗Art. 2051 c.c. · Art. 1588 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27561/2025

    Corrispettivo (canone)

    Riduzione del canone ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012 - Immobile adibito ad uso corrispondente a funzione istituzionale di diverso ente pubblico - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La riduzione del canone di locazione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, non è applicabile laddove l'immobile venga acquisito dall'ente pubblico contraente per far fronte alla funzione istituzionale di un diverso ente, atteso che la norma non individua, quale presupposto della riduzione, la conclusione del contratto di locazione nell'espletamento di una pubblica funzione, bensì l'adibizione del suo oggetto ad un uso istituzionale dell'amministrazione, così evocando una relazione diretta del conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione del canone di locazione con riguardo a un immobile affidato dalla conduttrice Città metropolitana di Milano a un liceo artistico, affinché vi svolgesse attività scolastica).

    Rv. 676589-01Rassegna di ottobre 2025, p. 91 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25077/2025

    Corrispettivo (canone)

    Indennità per l'utilizzo sine titulo di immobili a fini istituzionali - Riduzione ex art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Efficacia temporale - Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012 - Fattispecie.

    La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo sine titulo di immobili, a fini istituzionali, da parte delle Amministrazioni centrali (come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009), nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione all'indennità di occupazione di un immobile già condotto in locazione da un Ministero, in virtù di contratto scaduto in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, in relazione al lasso di tempo trascorso tra questa - 7 luglio 2012 - e il rilascio del bene).

    Rv. 676354-01Rassegna di settembre 2025, p. 58 ↗Art. 24 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Legge di contabilita' e finanza pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25082/2025

    Corrispettivo (canone)

    Il canone di locazione dei locali facenti parte delle cd. grandi stazioni ferroviarie, adibiti allo svolgimento di attività sia di rivendita speciale tabacchi sia di vendita di articoli extra-privativa, è liberamente determinabile e non dev'essere commisurato alla percentuale dovuta, a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, al soggetto gestore della rete delle grandi stazioni ex art. 11 della l. n. 25 del 1986, la quale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile, riferendosi la disposizione in esame al corrispettivo per l'esercizio della rivendita di generi di monopolio e non anche al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge.

    Classificata anche sotto: Commercio

    Rv. 676356-01Rassegna di settembre 2025, p. 58 ↗Art. 19 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 22 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 26 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 11 Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25086/2025

    Corrispettivo (canone)

    Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Previsione di esborso forfettario una tantum a carico del conduttore - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove volta a compensare una prestazione individuata a carico del locatore, deve ritenersi legittima, ponendosi in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e la maggiore appetibilità degli stessi da parte dell'utenza. (Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo l'impegno contrattuale del conduttore di corrispondere al locatore un importo "una tantum" a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria, al cui interno era sito l'immobile locato).

    Rv. 676281-01Rassegna di settembre 2025, p. 59 ↗Art. 79 Legge sull’equo canoneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24472/2025

    Restituzione della cosa locata

    Danni per ritardata consegna - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Sussistenza.

    L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 676273-02Rassegna di settembre 2025, p. 32 ↗Art. 1591 c.c. · Art. 15 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11801/2025

    Restituzione della cosa locata

    Deterioramento della cosa locata - Risarcimento - Onere della prova - Criterio di riparto - Fondamento.

    In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.

    Rv. 674852-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 208 ↗Art. 2697 c.c. · Art. 1590 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 298/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 287/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nonché della questione di legittimità costituzionale degli artt.…

  • Ordinanza n. 141/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il r…

  • Ordinanza n. 3/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: S…

  • Ordinanza n. 327/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia