Art. 34 — Indennità per la perdita dell'avviamento

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

16

La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento".

Testo vigente dal 21 dicembre 1989

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23235/2026

    15 luglio 2026

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ove il rapporto sia cessato prima dell'intervento della vendita, in sede esecutiva, dell'immobile locato, il diritto di ritenzione del bene da parte dell'originario conduttore, legittimamente esercitabile fino all'avvenuto versamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non può essere fatto valere nei confronti dell'aggiudicatario cui sia stata trasferita la proprietà, cosicché il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dell'originario conduttore risulta priva di titolo.

    Art. 34 · Art. 1602 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 80

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2891/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di reddito dei fabbricati, la nullità della clausola del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, che prevede una riduzione del canone a fronte della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento commerciale, determina l'inopponibilità ai fini fiscali della riduzione, in quanto corrispettivo di una pattuizione illecita, con la conseguenza che il reddito da locazione, ai fini dell'art. 37 del TUIR, deve essere determinato sulla base del canone pattuito al lordo della riduzione illegittima.

    Art. 34 · Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 26 t.u.i.r. · Art. 37 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11827/2025

    5 maggio 2025

    Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

    Art. 34 · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1173 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 208 ↗

Tutte le 24 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 542/1989

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 1989

    Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine diè l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprietà spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non può non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto è espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. È, pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennità per la perdita di avviamento commerciale).

    Art. 34 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 2/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento ove l’immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria. Infatti appare palese l’erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente, il quale muove da un indirizzo giurisprudenziale formato con esclusivo riferimento al primo comma della disposizione censurata, e non dà alcun conto nell’ordinanza delle ragioni che dovrebbero sostenere l’estensione di tale orientamento alla fattispecie oggetto della questione di costituzionalità, riguardata dal secondo comma della medesima disposizione.

    Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 565/1989

    Questione infondata
    20 dicembre 1989

    Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la cessazione della locazione "per mutuo consenso" è assimilabile alla disdetta o recesso del conduttore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non contempla l'ipotesi di "risoluzione per mutuo consenso" tra quelle che escludono il diritto all'indennità.

    Art. 3 cost. · Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1989 al 21 dicembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art34 · fonte del testo