Art. 2556 c.c. — Imprese soggette a registrazione

[1]Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

[2]((I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante)). 92a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1993, n. 310

92a

La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

Testo vigente dal 4 settembre 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2556 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Posta nel titolo II la disciplina generale dell'impresa, intesa come organizzazione di lavoro ai fini della produzione e dello scambio di beni o di servizi, l'azienda si definisce qui come l'organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 2555). In relazione alle direttive generali del nuovo codice, nel senso dell'unificazione tra materia civile e materia commerciale, anche la disciplina dell'azienda si applica di regola tanto alle imprese non soggette a registrazione quanto alle imprese soggette a registrazione, tanto alle imprese agricole quanto alle imprese commerciali. Tuttavia le norme relative alla pubblicità legale dei contratti sull'azienda sono limitate alle imprese soggette a registrazione (art. 2556) e la norma relativa alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda sulla base dei libri contabili obbligatori è limitata alle imprese commerciali (art. 2560, secondo comma). Nel complesso la disciplina legislativa dell'azienda si presenta particolarmente sobria. Essa mira sopratutto a risolvere i due problemi più vivi che si agitano in relazione alla alienazione: quello del divieto di concorrenza, e quello della sorte dei debiti, dei crediti e dei rapporti contrattuali inerenti all'azienda alienata.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1036

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 4 settembre 1993. 10 parole tolte, 23 parole aggiunte.

I contratti tolto: suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati aggiunto: di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni tolto: dalla conclusioneaggiunto: , a cura del notaio rogante o autenticante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1993, n. 310

    La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2556 · fonte del testo