Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. ((Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)) trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. 2 Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. ((I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 1 settembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24254/2026

    30 luglio 2026

    In tema di dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., non essendo formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, potendo tuttavia, in ragione di tale origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituire una legittima fonte di informazione che, ove non sia validamente contraddetta, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.

    Art. 36 · Art. 2697 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 5 fallimento

    Rassegna di luglio 2026, p. 55

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 settembre 2021. 22 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo tolto: VI della legge fallimentare aggiunto: IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della … a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli tolto: 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare aggiunto: 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo tolto: 67, secondo comma, della legge fallimentare aggiunto: 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art36 · fonte del testo