Art. 1 d.P.R. 633/1972 — Operazioni imponibili

((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate)). 26a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

4a

con decorrenza dal 1 settembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto".

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

26a

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2000

    Questione inammissibile
    20 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

    Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di…

    Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 76 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1974 al 1 febbraio 1979. 18 parole tolte, 6 parole aggiunte.

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate aggiunto: nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese tolto: e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate aggiunto: o nell'esercizio di arti e professionitolto: . L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, aggiunto: e sulle importazioni da chiunque effettuate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art1 · fonte del testo