Art. 2 — Disciplina della sublocazione

Il conduttore non puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo' cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facolta' di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art2 · fonte del testo