Art. 1408 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cedente

[1]Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

[2]Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

[3]Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1408 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23764/2026

    22 luglio 2026

    In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all'affitto dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la comunicazione della cessione al locatore non è un profilo accessorio, ma costituisce il presupposto necessario affinché il trasferimento del rapporto divenga opponibile al locatore e si determini il vincolo di responsabilità sussidiaria tra cedente e cessionario, caratterizzata dal beneficium ordinis; ne consegue che il locatore può rivolgersi al cedente per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore e previo esperimento nei suoi confronti della richiesta di adempimento, anche mediante semplice messa in mora.

    Art. 1408 c.c. · Art. 1294 c.c. · Art. 1409 c.c. · Art. 1571 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 86

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Effetto della cessione è la sostituzione del cessionario nell'identica posizione del cedente (articoli 1406 e 1407). Il contraente ceduto può così opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto; e solo queste se nell'aderire alla cessione non se ne sia riservate altre derivanti da rapporti diversi col cedente (art. 1409). Se il cedente non viene liberato, il rapporto che egli ha col contraente ceduto diviene sussidiario a quello tra il contraente ceduto e il cessionario; e il primo può rivolgersi al cedente soltanto se il cessionario non abbia adempiuto (articolo 1408, secondo comma), basta la richiesta insoddisfatta, senza che occorra l'escussione del cessionario; ma, per l'interesse che ha il cedente di cautelarsi eventualmente verso il cessionario nel caso che sia costretto a pagare, il contraente ceduto deve dare notizia dell'inadempienza al cedente, entro quindici giorni da quello in cui essa si è verificata. Se non viene data questa notizia, il contraente ceduto, pur conservando l'azione contro il cedente, è obbligato verso di lui al risarcimento del danno (art. 1408, terzo comma). Il cedente, anche in mancanza di una convenzione espressa, è tenuto a garantire l'esistenza è la validità del contratto ceduto, non l'adempimento del contraente ceduto (art. 1410, primo comma); il principio è stato già accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la girata degli stabiliti. Se vi è espressa garanzia dell'adempimento, il cedente assume la posizione di fideiussore (art. 1410, secondo comma), e quindi risponde verso il cessionario in via solidale con il contraente ceduto (art. 1944, primo comma) nei limiti dell'art. 1942, con esclusione perciò della responsabilità per i danni. DEI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 642

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1408 · fonte del testo