Art. 1 — Durata della locazione

La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1080/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorché il locatore sia la pubblica Amministrazione).

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 253/1985

    Questione infondata
    29 ottobre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 58 e 65 della l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in quanto, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, l'art. 58 stabilisce un'ulteriore proroga per i contratti (di locazione ad uso abitativo) che vi erano già soggetti, mentre l'art. 65 della medesima legge, per i contratti con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), non prevede proroga alcuna, poiché la questione è stata già dichiarata non fondata dalla Corte la quale, rilevata la non omogeneità dei due tipi di contratto, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza. - S. 281/1984.

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 274/1984

    Questione infondata
    6 dicembre 1984

    Questioni già dichiarate non fondate. - S. n. 252/1983.

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art1 · fonte del testo