con valore dichiarato 1. Gli invii prioritari e non prioritari e le lettere contenenti carte valori, documenti o oggetti di valore sono denominati "invii con valore dichiarato" possono essere scambiati con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Tale scambio e' limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii, sia nelle loro relazioni reciproche sia in un'unica direzione. 2. L'ammontare della dichiarazione di valore e' di regola illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facolta' di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia, il limite del valore dichiarato adottato nel servizio interno, e' applicabile se e' inferiore a detto importo. 3. La tassa degli invii con valore dichiarato deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura ordinaria, della tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 16.2 e di una tassa di assicurazione. 4. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facolta' di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno, o eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo. 5. La tassa di assicurazione e' di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o di 0,5 per cento del valore dichiarato. Questa tassa e' applicabile a prescindere dal paese di destinazione, anche nei paesi che si incaricano dei rischi che possono risultare da un caso di forza maggiore. 6. Nei casi in cui siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alle tasse menzionate sotto 3, 4 e 5, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art18 · fonte del testo