Art. 17 (Convenzione)
assicurati 1. Gli invii della postalettere possono essere spediti dal servizio degli invii assicurati nelle relazioni tra le Amministrazioni che si incaricano di detto servizio. 2. La tassa degli invii assicurati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria, e della tassa per l'invio assicurato stabilito dall'Amministrazione di origine. Tale tassa deve essere inferiore alla tassa di raccomandazione.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
