Art. 26 (Convenzione)
non accettati. Divieti 1. Gli invii che non soddisfano i requisiti della Convenzione e del Regolamento non vengono accettati. 2. Gli invii diversi dagli invii con valore dichiarato non possono contenere monete, biglietti di banca, carta moneta o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o meno, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Tuttavia, se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, questi oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati. 3. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con questi ultimi. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione le tratta secondo la sua legislazione. 4. Fatte salve le eccezioni previste nel Regolamento, gli stampati ed i cecogrammi: 4.1 non possono recare alcuna annotazione ne' contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; 4.2 non possono contenere francobolli, moduli di affrancazione obliterati o meno, ne' carte rappresentative di un valore. 5. E' vietato l'inserimento negli invii della postalettere degli oggetti enumerati di seguito: 5.1 stupefacenti e sostanze psicotrope; 5.2 materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; tuttavia le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'articolo 24 non ricadono nella portata di tale divieto; 5.3 gli oggetti osceni o immorali; 5.4 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel paese di destinazione. 6. E' vietato l'inserimento di animali vivi negli invii della postalettere. 6.1 Sono tuttavia ammessi negli invii della postalettere diversi dagli invii con valore dichiarato: 6.1.1 le api, le sanguisughe ed i bachi da seta; 6.1.2 i parassiti ed i distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti. 7. Il trattamento degli invii ammessi erroneamente e' indicato nel Regolamento. Tuttavia gli invii che contengono gli oggetti di cui in 5.1, 5.2 e 5.3 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari ne' respinti all'origine.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
