da recapitarsi per espresso 1. A richiesta dei mittenti ed a destinazione dei paesi le cui Amministrazioni si incaricano di tale servizio, gli invii della postalettere sono distribuiti da un incaricato speciale immediatamente dopo l'arrivo nell'ufficio di distribuzione. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare questo servizio agli invii prioritari, agli invii aerei, oppure, se si tratta della sola via utilizzata tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Gli invii espresso possono essere trattati in maniera diversa se il livello di qualita' generale del servizio offerto al destinatario e' almeno altrettanto elevato di quello ottenuto mediante i servizi di un incaricato speciale. 2. Se gli invii pervengono all'ufficio di distribuzione dopo l'ultima distribuzione abituale del giorno, essi sono distribuiti da un incaricato speciale lo stesso giorno ed alle medesime condizioni di quelle applicate nel proprio regime interno dai paesi che forniscono questa prestazione. 3. Le Amministrazioni che hanno svariati canali di trasmissione per il corriere della postalettere devono inoltrare gli invii espresso attraverso il canale di trasmissione piu' rapido quando questi ultimi pervengono all'Ufficio di scambio del corriere in arrivo, e trattare questi invii il piu' rapidamente possibile. 4. Gli invii espresso sono sottoposti oltre alla tassa di francatura, ad una tassa corrispondente come minimo all'importo della francatura di un invio ordinario prioritario/non prioritario, a seconda dei casi, o di una lettera ordinaria di porto semplice ed al massimo a 1,63 DTS. Per ogni sacco M, le amministrazioni riscuotono in luogo della tassa unitaria una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. Questa tassa deve essere corrisposta per intero e anticipatamente. 5. Se il recapito per espresso comporta oneri particolari, puo' essere riscossa una tassa complementare secondo le disposizioni del regime interno relative agli invii dello stesso tipo. 6. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano loro recapitati per espresso al momento dell'arrivo. In questo caso l'amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art19 · fonte del testo