Art. 8 (Convenzione)
della postalettere 1. Gli invii della postalettere sono classificati secondo uno dei due sistemi seguenti. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di scegliere il sistema da applicare al suo traffico in uscita. 2. Il primo sistema e' basato sulla velocita' di trattazione degli invii. Questi ultimi vengono divisi in: 2.1 invii prioritari: invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o via terra) con priorita'; limiti di peso: 2 Kg. in generale, 5 Kg per gli invii contenenti libri ed opuscoli (servizio facoltativo), 7 Kg. per i cecogrammi; 2.2 invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno elevata che comporta tempi di distribuzione piu' lunghi: limiti di peso: identici a quelli di cui a 2.1. 3. Il secondo sistema si basa sul contenuto degli invii. In questo caso gli invii sono divisi in: 3.1 lettere e cartoline postali, collettivamente denominate "LC"; limite di peso: 2 Kg; 3.2 stampati, cecogrammi e pacchetti, collettivamente denominati "AO"; limiti di peso: 2 Kg. per i pacchetti, 5 Kg. per gli stampati, 7 Kg. per i cecogrammi. 4. Nel sistema di classificazione basato sul contenuto: 4.1 gli invii della postalettera trasportati per via aerea con priorita' sono denominati "invii aerei"; 4.2 gli invii via terra trasportati per via aerea con priorita' ridotta sono denominati "invii S.A.L.". 5. Ciascuna Amministrazione puo' ammettere che gli invii prioritari e gli invii aerei siano costituiti da un foglio di carta adeguatamente ripiegato ed incollato su tutti i lati. Tali invii sono denominati "aerogrammi". 6. La corrispondenza costituita da invii della postalettere depositati in gran numero da uno stesso mittente, ricevuta nello stesso dispaccio o in dispacci separati, secondo le condizioni specificate nel Regolamento, e' denominata "corrispondenza in soprannumero". 7. I sacchi speciali contenenti giornali, scritti periodici, libri ed altri oggetti stampati indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione, sono denominati, nei due sistemi, "sacchi M", limite di peso: 30 Kg. 8. I limiti delle dimensioni e le condizioni di accettazione, nonche' le specificita' relative ai limiti di peso, sono indicati nel Regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
