Art. 33 (Regolamento)
Titolo III Disposizioni finali Articolo 33 Entrata in vigore e durata della Costituzione La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata. In fede di che i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato negli Archivi dei Governi del paese dove ha sede la Costituzione. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove ha sede il Congresso. Fatto a Vienna il 10 luglio 1964.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
