-parte territoriale di arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote-parti territoriali di arrivo per ciascun paese e per ciascun pacco, calcolate combinando il tasso indicativo per pacco ed il tasso indicativo per chilogrammo in appresso: Tasso indicativo: - per pacco: 2,85 DTS; - per chilogrammo di peso lordo del dispaccio: 0,28 DTS. 2. In considerazione dei tassi indicativi di cui sopra, le Amministrazioni stabiliscono le loro quote-parti territoriali di arrivo affinche' esse siano in rapporto con le spese del servizio. 3. Le quote-parti di cui ad 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 4. Le quote-parti territoriali di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art34 · fonte del testo