' 1. L'Amministrazione di pagamento e' sollevata da ogni responsabilita' quando puo' determinare che il pagamento e' stato effettuato alle condizioni stabilite agli articoli RE 1301 e RE 1302. 2. L'Amministrazione emittente non e' tenuta ad onorare gli assegni postali falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine previsto all'articolo RE 1303, paragrafo 4.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
