' 1. L'Amministrazione di pagamento e' sollevata da ogni responsabilita' quando puo' determinare che il pagamento e' stato effettuato alle condizioni stabilite agli articoli RE 1301 e RE 1302. 2. L'Amministrazione emittente non e' tenuta ad onorare gli assegni postali falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine previsto all'articolo RE 1303, paragrafo 4.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art14 · fonte del testo