dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Con le riserve previste nel Regolamento, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernenti i vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio per la via piu' rapida (aerea o di superficie) all'ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricati del loro conteggio. 3. Inoltre per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:
- a)una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
- b)se del caso, una tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
- c)la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali quando questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
