dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Con le riserve previste nel Regolamento, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernenti i vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio per la via piu' rapida (aerea o di superficie) all'ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricati del loro conteggio. 3. Inoltre per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:

  • a)una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
  • b)se del caso, una tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
  • c)la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali quando questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art4 · fonte del testo