dei mittenti degli invii 1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti a condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio. 2. L'importo di un vaglia di rimborso il quale, per una ragione qualsiasi, non e' stato pagato al beneficiario, e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; rimane definitivamente di proprieta' di tale Amministrazione alla scadenza del termine legale di prescrizione in vigore in tale paese. Se per una ragione qualsiasi, il versamento o il postagiro su un conto corrente postale richiesto secondo l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia di rimborso per un importo corrispondente alla somma dovuta al mittente dell'invio.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
