1. L'importo degli assegni postali e' versato al beneficiario nella moneta legale del paese di pagamento, agli sportelli degli uffici postali. 2. L'importo massimo che puo' essere pagato per mezzo di un assegno postale e' stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art13 · fonte del testo