Art. 14 (Accordo Assegni)
[1]Responsabilita'
[2]1. L'Amministrazione di pagamento e' esonerata da qualsiasi responsabilita' quando puo' provare che il pagamento e stato effettuato alle condizioni di cui agli articoli RE 1301 e RE 1302.
[3]2. L'Amministrazione emittente non e tenuta ad onorare i postassegni falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine di cui. all'articolo RE 1303 paragrafo 4.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
