Art. 14 (Accordo Assegni)

[1]Responsabilita'

[2]1. L'Amministrazione di pagamento e' esonerata da qualsiasi responsabilita' quando puo' provare che il pagamento e stato effettuato alle condizioni di cui agli articoli RE 1301 e RE 1302.

[3]2. L'Amministrazione emittente non e tenuta ad onorare i postassegni falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine di cui. all'articolo RE 1303 paragrafo 4.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art14 · fonte del testo