1. Il termine "delegazione" indica la persona o l'insieme di persone designate da un Paese membro a partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche', se del caso, di un supplente del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e, eventualmente, di uno o piu' funzionari addetti (compresi gli esperti, i segretari, ecc.). 2. I Capi delegazione, i loro supplenti ed i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione, quando sono muniti di poteri secondo le condizioni stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento. 3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma di regola non hanno diritto di voto. Tuttavia, essi possono essere autorizzati dal Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle Commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione interessata.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~regolamento-art2 · fonte del testo