Art. 2 (Regolamento)
1. Il termine "delegazione" indica la persona o l'insieme di persone designate da un Paese membro a partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche', se del caso, di un supplente del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e, eventualmente, di uno o piu' funzionari addetti (compresi gli esperti, i segretari, ecc.). 2. I Capi delegazione, i loro supplenti ed i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione, quando sono muniti di poteri secondo le condizioni stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento. 3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma di regola non hanno diritto di voto. Tuttavia, essi possono essere autorizzati dal Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle Commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione interessata.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
