ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo. Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art1 · fonte del testo