Articolo II Pacchi con valore dichiarato 1. L'Amministrazione postale della Svezia si riserva il diritto di fornire ai clienti il servizio di pacchi con valore dichiarato di cui all'articolo 1, secondo specifiche diverse da quelle definite in questo articolo e negli articoli pertinenti del Regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
