Articolo II Pacchi con valore dichiarato 1. L'Amministrazione postale della Svezia si riserva il diritto di fornire ai clienti il servizio di pacchi con valore dichiarato di cui all'articolo 1, secondo specifiche diverse da quelle definite in questo articolo e negli articoli pertinenti del Regolamento.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artii · fonte del testo