Art. 1 (Convenzione)
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3, della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio di postalettere. Articolo primo Liberta' di transito 1. Il principio della liberta' e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare, sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che utilizza per le sue spedizioni, i dispacci chiusi e gli invii della postalettere allo scoperto che le sono consegnati da un'altra Amministrazione. 2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii allo scoperto attraverso il loro territorio. Questo obbligo si applica anche agli invii della postalettere diversi da lettere, cartoline postali e cecogrammi che non adempiono alle disposizioni legali che regolamentano le condizioni della loro pubblicazione o circolazione nel paese attraversato. 3. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare via terra e via mare e' limitata al territorio dei paesi che partecipano a detto servizio. 4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro via terra dei pacchi aerei per via di superficie. 5. Quando un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Paese.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
