1. I reclami sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al giorno d'impostazione di un pacco. In questo periodo, i reclami sono accettati non appena sono segnalati dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un pacco non recapitato ed il termine d'inoltro stabilito non e' ancora scaduto, il mittente deve essere informato di detto termine. 2. Il trattamento dei reclami e' gratuito. Se tuttavia, a richiesta del cliente, i reclami sono trasmessi per le vie di telecomunicazione o per via EMS, essi possono dar luogo alla riscossione di una tassa di un ammontare equivalente al prezzo del servizio richiesto. 3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare reclami concernenti qualsiasi pacco impostato nei servizi di altre Amministrazioni. 4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami separati.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art22 · fonte del testo