PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI Al momento di procedere alla firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali concluso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Principi 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a limitare a 30 kg il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-arti · fonte del testo