PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI Al momento di procedere alla firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali concluso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Principi 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a limitare a 30 kg il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
