All'articolo 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga";
  • b)Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validita' complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validita'";
  • c)Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:
  • a)copia della precedente autorizzazione rilasciata;
  • b)dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
  • c)ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
  • d)fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13.";
  • d)E' aggiunto il seguente comma 3: "3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.";
  • e)Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art13 · fonte del testo