Art. 13
All'articolo 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga";
- b)Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validita' complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validita'";
- c)Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:
- a)copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- b)dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
- c)ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
- d)fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13.";
- d)E' aggiunto il seguente comma 3: "3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.";
- e)Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
