All'articolo 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1 dopo le parole: "non si preveda la necessita'" le parole: "di regolamentare la circolazione stradale o" sono soppresse e dopo le parole: "o scarsa visibilita'" sono inserite le seguenti: "sia diurna che notturna,";
  • b)Al comma 2 le parole: "regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada." sono sostituite dalle seguenti: "regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.";
  • c)Al comma 3:
  • A)alla lettera c) il segno di interpunzione <punto e virgola> e' soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;";
  • B)alla lettera e) le parole: "50 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h";
  • C)e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).";
  • d)Al comma 5 le parole: "e nei casi di cui al comma 2" sono soppresse;
  • e)Al comma 6:
  • A)dopo le parole: "e interventi diretti alla regolamentazione del traffico" il segno di interpunzione <punto e virgola> e' sostituito da <virgola> e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma;"
  • B)sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilita'.";
  • f)Al comma 8 la parola: "peso" e' sostituita dalla seguente: "massa".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art14 · fonte del testo