All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, e' predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade gia' comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione e' effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. puo' prendere in carico la strada, sempreche' sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice";
  • b)Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" e' aggiunta la seguente: "amministrativa"; le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
  • c)Ai commi 5 e 6 dopo le parole: "La classificazione" e' inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";
  • d)Al comma 8 le parole: "all'articolo 2, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 5," e dopo le parole: "alla classificazione" sono aggiunte le seguenti: "tecnico-funzionale";
  • e)Al comma 9, al secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
  • f)E' aggiunto in fine il seguente comma: "10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle gia' in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art1 · fonte del testo