Art. 217

All'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 2 dopo le parole: "alla figura V.4." e' aggiunto il seguente periodo: "Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.";
  • b)Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti <contrassegni invalidi> gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovra' essere adeguato alle presenti norme.";
  • c)Al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
  • d)Al comma 5 le parole: "la targa del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 217, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art217 · fonte del testo