Art. 217
All'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 2 dopo le parole: "alla figura V.4." e' aggiunto il seguente periodo: "Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.";
- b)Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti <contrassegni invalidi> gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovra' essere adeguato alle presenti norme.";
- c)Al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
- d)Al comma 5 le parole: "la targa del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
